Grazie all'esperienza maturata nell'ambito di progettazione e realizzazione di lavori eseguiti sul sedime aeroportuale, SEA S.p.A., si è dotata di un sistema organizzativo costituito da modelli documentali, procedure operative, azioni sul campo, con l'obiettivo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, diventando così punto di riferimento anche per gli operatori aeroportuali. 

Mission di SEA è quella definire linee guida con indirizzo "safety", utilizzando un linguaggio d'uso comune, con lo scopo di armonizzare la coesistenza delle attività di cantiere con l'ambiente eterogeneo dell'Aeroporto mantenendo sempre elevato lo standard di sicurezza.

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DOCUMENTI DI SUPPORTO

GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE

S.E.A. S.p.A. in qualità di Gestore Aeroportuale ha predisposto i Piani di Emergenza ed Evacuazione, nonché le procedure/disposizioni di sicurezza che sono contenute nel documento “Mappatura dei Pericoli/Rischi per Aree Omogenee” alla quale tutti dovranno attenersi e coordinarsi, fermo restando quanto prescritto per la conduzione dei cantieri. Nell’ambito dei cantieri la gestione delle emergenze è posta a carico dell’impresa appaltatrice.

COMPITI NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'impresa affidataria, per ogni singolo cantiere, ha l'obbligo di assicurare un SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE unitario, integrato e costantemente adeguato all’evoluzione della realtà di cantiere. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (subappaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel cantiere). 

L'impresa affidataria deve coordinarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori affinché il SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in cantiere. Detto sistema dovrà essere coerente con quanto stabilito dal Gestore Aeroportuale nel documento “Mappatura dei Pericoli/Rischi per Aree Omogenee”. 

L'impresa affidataria deve designare il Coordinatore delle Emergenze che sarà costantemente presente in cantiere. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza. 

Ogni situazione di emergenza deve essere comunicata tempestivamente anche alla Sala Operativa Security SEA, anche se l'emergenza è sotto controllo o si è conclusa positivamente.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE adottato deve essere descritto nel P.O.S. dell’impresa affidataria e recepito nei rispettivi P.O.S. di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere. Deve essere aggiornato in occasione di accesso in cantiere di nuove imprese.

Il SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE organizzato dall’impresa affidataria deve indicare le misure da attuare in caso di pericoli gravi ed imminenti, prevedendo almeno: 

  •  la definizione delle figure di riferimento: compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compreso il Coordinatore delle Emergenze, in relazione alle misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione ed interventi antincendio, gestione dell’emergenza; 
  • l’organigramma generale completo di nominativi, da aggiornare in relazione all’evoluzione del cantiere; 
  • l’individuazione, attraverso layout da aggiornare in relazione all’evoluzione del cantiere) delle vie di accesso al cantiere per i mezzi di soccorso; 
  • la definizione dei ruoli ricoperti dagli Enti Pubblici di Soccorso, di quelli svolti dalle strutture operative interne (Sala Operativa Security SEA) e di quelli assegnati alle imprese; 
  • l'attivazione di rapporti con le strutture di soccorso del territorio e con le strutture operative interne (Sala Operativa Security SEA); 
  • la definizione delle procedure di dettaglio: modalità di attivazione ed erogazione del soccorso, interno o esterno; 
  • l’individuazione di procedure operative che le squadre di emergenza dovranno attivare affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, abbandonando il posto di lavoro; 
  • la definizione del sistema di comunicazione (persone, mezzi); 
  • l’informazione, formazione, addestramento dei soggetti addetti; 
  • l'illustrazione, ai lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, delle caratteristiche del cantiere, le situazioni di emergenza ipotizzate, le misure di prevenzione e protezione previste ed ogni altra informazione legata all'evento potenzialmente pericoloso; 
  • le modalità d’informazione di tutti i soggetti presenti in cantiere e la loro partecipazione alle eventuali esercitazioni; 
  • la definizione e l’organizzazione delle esercitazioni congiunte. 

Nel P.S.C. viene riportato l’organigramma generale “tipo” relativo all’organizzazione messa in atto in cantiere per far fronte all’insorgere di eventuali situazioni di emergenza. Tale schema permette di indicare, dall’impresa affidataria promotrice del SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE, a tutte le imprese esecutrici, i flussi di comunicazione e di intervento studiati per gestire al meglio le situazioni di emergenza. 

Tutte le imprese subappaltatrici/esecutrici, prima dell’inizio delle attività di lavoro, devono aver sottoscritti i necessari accordi di coordinamento mediante opportuni documenti (P.O.S., contratti, accordi, procedure comuni, riunioni di coordinamento, ecc.). 

Nei P.O.S. devono essere previste le procedure relative alla gestione delle emergenze, inoltre, devono essere allegati gli attestati di formazione (Allegato XV, punto 3.2.1., lett. j), D.Lgs. 81/08).

In caso di lavori in fabbricati in cui sono presenti Enti concessionari diversi dal Gestore Aeroportuale (es. M.L.E., A.L.H.A., Alitalia, Federal Express, ecc.), l’impresa appaltatrice ai fini di un efficiente ed efficace scambio di informazioni, dovrà prevedere con gli stessi il coordinamento e la cooperazione (ex art. 26, D.Lgs. 81/08).